La professione di mediatore familiare trova attualmente riconoscimento nella L. 4/2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi e che possono essere esercitate in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
La L. 4/2013 conferisce particolare rilievo alle Associazioni a carattere professionale, che hanno natura privatistica e sono fondate su base volontaria, senza vincoli di rappresentanza esclusiva.
In particolare alle associazioni è demandata:
La professionalità dei mediatori familiari
- l’adozione di un codice deontologico e l’osservanza delle relative norme
- la potestà disciplinare sugli iscritti
- la promozione e la verifica della formazione continua
- l’istituzione dello sportello del consumatore
- che i loro iscritti siano assicurati per la responsabilità civile.
Le associazioni professionali, qualora rispettino tutte le prescrizioni di legge, possono richiedere l’inserimento nell’Elenco delle Associazioni pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico.
L’A.I.Me.F. (Associazione Italiana Mediatori Familiari) è la prima associazione di mediatori familiari che, avendo i requisiti di legge, è stata inserita nell’elenco tenuto dal M.I.S.E.
Le altre sono A.I.M.S. (Associazione italiana mediatori sistemici) e S.I.Me.F. (Società italiana di mediatori familiari).
Tutte e tre le associazioni, peraltro, a novembre 2016 hanno costituito la F.I.A.Me.F., la prima Federazione italiana delle associazioni di mediazione familiare.
In definitiva, per un mediatore familiare l’iscrizione ad una delle associazioni menzionate è garanzia di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi e, specularmente, affidarsi ad un professionista appartenente ad un’associazione nazionale iscritta al M.I.S.E. è per l’utenza, e quindi anche per chi “invia”, garanzia di professionalità e formazione qualificata.
La qualificazione dei mediatori familiari, anche prima della legge n. 4, doveva rispondere agli standard europei. Attualmente, per quanto riguarda la normativa italiana, la l. 4/2013 richiede la conformità della qualificazione della prestazione professionale alla norma tecnica UNI.
Le associazioni di categoria (A.I.Me.F., A.I.M.S., S.I.Me.F.) hanno quindi demandato all’UNI -Ente Nazionale Italiano di Unificazione- un’associazione privata senza scopo di lucro riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie -le cosiddette “norme UNI”- in tutti i settori, industriali, commerciali e del terziario, il compito di elaborare la norma tecnica sulla mediazione familiare.
In data 30 agosto 2016 è stata pubblicata la norma tecnica UNI 11644:2016 “Attività professionali non regolamentate -Mediatore Familiare- Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”.
La norma ha definito in modo adeguato ed univoco i riferimenti della figura professionale di mediatore familiare, stabilendone altresì una omogeneizzazione dei programmi di formazione promossi da enti pubblici e/o privati, al fine di garantire un livello qualitativo di formazione e garanzia dell’utenza nell’incontrare mediatori dotati di adeguata professionalità e dei professionisti stessi. La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del mediatore familiare in termini di conoscenza, abilità e competenza, in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF – European Qualifications Framework). Tali requisiti sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento.
In particolare, per diventare un mediatore familiare qualificato ai sensi di tutte le norme sopra citate è necessaria la frequenza di un corso di almeno 240 ore e 40 ore di tirocinio, un esame di primo livello seguito da 40 ore di supervisione professionale ed un esame di secondo livello.
Per continuare a mantenere la qualificazione professionale, annualmente si devono frequentare almeno 6 ore di aggiornamento (che saranno riconosciute con “crediti formativi orari” dall’A.I.Me.F. in base a parametri specifici quanto ai contenuti) e 10 ore di supervisione.
In conclusione è possibile affermare che la mancanza di un albo “pubblico” dei mediatori familiari o di una legge istitutiva non è in alcun modo preclusiva della qualità della prestazione professionale e della vigilanza sul rispetto delle regole, purché naturalmente ci si affidi a mediatori che si sono formati secondo gli standard europei, già in precedenza seguiti dalle maggiori associazioni nazionali ed ora recepiti e perfezionati nella norma tecnica UNI e che sono iscritti ad un’associazione nazionale di categoria come A.I.Me.F.