Benché all’attualità manchi una legge che disciplini compiutamente la figura ed il ruolo del mediatore familiare, non mancano nell’ordinamento giuridico italiano i richiami alla mediazione familiare.
La mediazione familiare: quadro normativo attuale
Tra i riferimenti normativi più significativi si citano:
- legge 28 agosto 1997, n. 285, «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza». L’articolo 4, comma 1, lettera i), prevede l’istituzione di servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali;
- legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali». L’articolo 16 prevede una serie di significativi interventi con il coinvolgimento di comuni, province e regioni in materia di «valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari»;
- legge 4 aprile 2001, n. 154 «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari». L’articolo 2, che introduce l’articolo 342-ter nel codice civile, prevede che «Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati»;
- legge 8 febbraio 2006, n. 54 «Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli». L’articolo 1, contenente le varie modifiche al codice civile, introduce l’articolo 155-sexies, il quale prevede che «il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli». Il testo dell’articolo 155-sexies cod. civ. è stato trasfuso nell’articolo 337-octies codice civile.
Tra le fonti sovranazionali, meritano sicuramente un accenno:
- Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77). L’articolo 13 prevede il ricorso alla mediazione familiare per prevenire e risolvere i conflitti ed evitare procedure che coinvolgano un fanciullo dinnanzi ad una autorità giudiziaria;
- Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa R(98)1, del 21 gennaio 1998. Gli articoli 7, 9, 10 e 11 invitano gli Stati membri dell’Unione europea a voler prevedere l’istituzione e l’utilizzo della mediazione familiare (quale strumento appropriato per la soluzione delle dispute familiari) e individuano e disciplinano i compiti e le funzioni del mediatore familiare.